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MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE |
Il presente
modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla
SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 d.lgs.
39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ACI sport. Esso ha
validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni
dei Principi Fondamentali emanati dal CONI e le eventuali ulteriori
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI nonché le raccomandazioni
dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding
Articolo
1
Finalità
1.
Il presente Modello disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto
di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per
ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sui
licenziati, specie se minori d’età, nell’ambito della SCUDERIA MILANO
AUTOSTORICHE e recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021 e al d.lgs.
39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in
materia e i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dettati dall’Osservatorio
Permanente del CONI.
2.
L’obiettivo che
s’intende perseguire è fornire ai licenziati una guida per la predisposizione
dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3.
In particolare,
il presente Modello costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui
la SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE e tutti i licenziati ACI sport presso la
medesima sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
a)
prevenire
e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque
consumata in ogni forma, anche omissiva o commissiva, mediante omissione e/o
modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre
tecnologie informatiche;
b)
la
promozione dei diritti dei licenziati di essere trattati con rispetto e
dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza,
disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione
c)
la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che
assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i licenziati, in
particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino
le diversità;
d)
la consapevolezza dei licenziati in ordine ai propri diritti
doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
e)
l’individuazione e l’attuazione da parte della SCUDERIA MILANO
AUTOSTORICHE di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità
con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che
riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di
licenziati minori;
f)
la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
g)
l’informazione dei licenziati, anche minori, sulle misure e
procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione
degli stessi;
h)
la partecipazione della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE e dei
licenziati alle iniziative organizzate dall’ACI sport nell’ambito delle
politiche di Safeguarding adottate;
i)
il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con
qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure,
procedure e politiche di Safeguarding della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE
Articolo
2
Diritti
e doveri
1.
Diritto
fondamentale dei licenziati è quello di essere trattati con rispetto e dignità,
nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere
e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva,
relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei
licenziati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al
risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei licenziati.
2.
La SCUDERIA
MILANO AUTOSTORICHE adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di
cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla
tutela dei minori. Adotta, altresì, ogni necessaria misura per favorire il
pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua
effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza
di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele.
Articolo
3
Durata
1.
Il presente Modello avrà validità quadriennale.
2.
La SCUDERIA
MILANO AUTOSTORICHE provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ogni
qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o
integrazioni dei Principi fondamentali e raccomandazioni dell’osservatorio
Permanente del CONI nonché eventuali modifiche e integrazioni previste della
normativa e/o emanate dalla Giunta del CONI dei Principi fondamentali.
Articolo
4
Destinatari
1.
Il presente Modello s’applica a tutti i licenziati che svolgono attività
sportiva presso la SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE, nonché a tutti coloro che
intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la medesima.
Articolo
5
Principi
fondamentali e fattispecie di abuso violenza e discriminazione
1.
Si intendono
comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:
a)
l’abuso psicologico;
b)
l’abuso fisico;
c)
la molestia sessuale;
d)
l’abuso sessuale;
e)
la negligenza;
f)
l’incuria;
g)
l’abuso di matrice religiosa;
h)
il bullismo e il cyberbullismo:
i)
i comportamenti discriminatori.
2.
A fini del
precedente comma, si intendono:
a)
per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la
mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o
qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e
autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del
licenziato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b)
per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra
cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti),
che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o
indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi
lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena
crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un licenziato a
svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di
allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica
oppure forzare ad allenarsi conduttori ammalati, infortunati o comunque
doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di
strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che
favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti
o le pratiche di doping;
c)
per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento
indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o
fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo
inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite,
nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto
sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d)
per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente
connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non
desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può
consistere anche nel costringere un licenziato a porre in
essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare
il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;
e)
per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o
qualsiasi licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo,
il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o
atto di cui al presente Modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere
anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei
bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;
f)
per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità
fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g)
per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il
condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h)
per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo
e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto,
personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia
ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo
scopo di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche
consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti
ad intimidire o turbare un licenziato che determinano una condizione di
disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni,
critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di
notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di
oggetti posseduti dalla vittima).
i)
per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento
finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore,
caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità conduttoriche,
religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Articolo
6
Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari
Articolo
7
Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva
Articolo
8
Trattamento dei dati personali
Articolo
9
Nomina
del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo
di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui
licenziati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale
degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021, la
SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE nomina un responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni e lo comunica all’ACI sport al momento della richiesta o
rinnovo della licenza.
2. La nomina
del responsabile di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata sulla homepage della SCUDERIA MILANO
AUTOSTORICHE e comunque comunicata agli associati e ai soggetti di cui si ha la
gestione/rappresentanza sportiva nonché comunicata al responsabile federale
delle politiche di Safeguarding.
3. Il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio
direttivo della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE tra persone di comprovata moralità
e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a.
essere
regolarmente licenziato ACI sport;
b.
essere in
possesso della cittadinanza italiana;
4. Il
Responsabile dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e
può essere riconfermato. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è
richiesto per tutta la durata dell’incarico.
5. In caso di
cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,
per dimissioni o per altro motivo, la SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE provvede
entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.
6. La nomina di
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata
ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di
funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto dalla Della revoca e
delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell’ACI sport. La SCUDERIA
MILANO AUTOSTORICHE provvede alla sostituzione con le modalità di cui al
precedente comma.
7. Il
Responsabile è tenuto a:
a)
vigilare sulla
corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad
abusi, violenze e discriminazioni sui licenziati ACI sport nell’ambito della SCUDERIA
MILANO AUTOSTORICHE nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del
presente Modello;
b)
adottare le
opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. quick response), per prevenire e contrastare
nell’ambito della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e
opportuna;
c)
segnalare al Safeguarding Officer federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o
documentazione richiesta;
d)
formulare
all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle
caratteristiche della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE
e)
valutare
annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività
sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio,
eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano
d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
f)
partecipare
all’attività formativa organizzata dall’ACI sport.
Articolo
10
Segnalazione di comportamenti rilevanti
●
oralmente, rivolgendosi al
Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
●
inoltrando una e-mail
all’indirizzo fondazioneamodeo
i. presentato una denuncia
o una segnalazione;
ii. manifestato
l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto
un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o
audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi
altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Articolo
11
Gestione della segnalazione
Articolo
12
Sanzioni applicabili
Articolo
13
Trattamento dei dati personali del segnalante
Articolo
14
Disposizioni finali
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE
DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Premessa
Il presente Codice di
condotta è rivolto agli atleti, ai licenziati, agli allenatori, ai dirigenti,
ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la
propria attività presso la SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE.
I soggetti sopra indicati
hanno l’obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di
condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
Il Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello
organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile
allegato.
Il Codice di condotta ha
validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni
dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding,
nonché le eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dall’ACI.
Il presente Codice di
condotta è pubblicato sul sito internet della SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE
nonché comunicato al Responsabile delle politiche di Safeguarding istituito presso
l’ACI in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i
tesserati.
Articolo 1
Finalità
Articolo
2
Doveri
e obblighi dei licenziati
1.
I soggetti di cui all’art.
4 devono:
a)
comportarsi secondo lealtà,
probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata
all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti
degli altri licenziati;
b)
astenersi dall’utilizzo di
un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni
ludiche, per gioco o per scherzo;
c)
garantire la sicurezza e la
salute degli altri licenziati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente
sano, sicuro e inclusivo;
d)
impegnarsi nell’educazione
e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri
licenziati nei percorsi educativi e formativi;
e)
impegnarsi a creare,
mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo,
valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività
sportiva;
f)
instaurare un rapporto
equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i
soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero loro delegati;
g)
prevenire e disincentivare
dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione
sana, efficace e costruttiva;
h)
affrontare in modo
proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i)
collaborare con gli altri
licenziati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi,
violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j)
segnalare
senza indugio al Responsabile di cui all’art. 9 del Modello organizzativo situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Articolo
3
Doveri
e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
a)
agire per prevenire e
contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b)
astenersi da qualsiasi
abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza
nei confronti dei licenziati, specie se minori;
c)
contribuire alla formazione
e alla crescita armonica dei licenziati, in particolare se minori;
d)
evitare ogni contatto
fisico non necessario con i licenziati, in particolare se minori;
e)
promuovere un rapporto tra
licenziati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni
disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di
soggezione, pericolo o timore;
f)
astenersi dal creare
situazioni di intimità con il licenziato minore;
g)
porre
in essere,
in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni
di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la
loro cura ovvero loro delegati;
h)
comunicare e condividere
con il licenziato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le
modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle
scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è
affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i)
astenersi da comunicazioni
e contatti di natura intima con il licenziato minore, anche mediante social network;
j)
interrompere
senza indugio ogni contatto con il licenziato minore qualora si riscontrino
situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta,
attivando il Responsabile di cui all’art.9 del Modello organizzativo;
k)
impiegare le necessarie
competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi
alimentari in ambito sportivo;
l)
segnalare tempestivamente
eventuali indicatori di disturbi alimentari dei conduttori loro affidati;
m)
dichiarare cause di
incompatibilità e conflitti di interesse;
n)
sostenere i valori del
sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le
prestazioni sportive del licenziato;
o)
conoscere, informarsi e
aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di
prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle
più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p)
astenersi dall’utilizzo,
dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei licenziati
minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie
autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai
soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
q)
segnalare senza indugio al
Responsabile di cui all’art.
9 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano
i licenziati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio
Articolo
4
Diritti,
doveri e obblighi dei conduttori
a)
rispettare il principio di
solidarietà tra conduttori, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b)
comunicare le proprie
aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di
collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le
modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la
loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri conduttori;
c)
comunicare a dirigenti
sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o
altri;
d)
prevenire, evitare e
segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione,
uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri conduttori;
e)
rispettare e tutelare la
dignità, la salute e il benessere degli altri conduttori e, più in generale, di
tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f)
rispettare la funzione
educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g)
mantenere rapporti
improntati al rispetto con gli altri conduttori e con ogni soggetto comunque
coinvolto nelle attività sportive;
Articolo 5
Tutele e sanzioni disciplinari
Articolo 6
Riservatezza e trattamento dei dati personali
1.
La SCUDERIA MILANO
AUTOSTORICHE garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante di
violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima,
nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati).
2.
I dati personali contenuti
nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni
decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità
della segnalazione così come previsto dall’art. 12 del Modello organizzativo e
controllo delle attività sportive.
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